Class action per voli: quando unirsi ai rimborsi collettivi
Class action per voli: quando unirsi ai rimborsi collettivi

Class action per voli: quando unirsi ai rimborsi collettivi

In Italia la vera class action (l'azione di classe dell'art. 840-bis del codice di procedura civile) può essere avviata solo da associazioni dei consumatori iscritte in un elenco ministeriale: la maggior parte delle piattaforme di rimborso voli lavora invece tramite cessione del credito individuale.

Class action vera e piattaforme di reclamo: la differenza

Quando centinaia di passeggeri sono colpiti dallo stesso disservizio — uno sciopero, un guasto sistemico — esistono due strade distinte. La prima è l'azione di classe prevista dall'art. 840-bis c.p.c., riservata alle associazioni di consumatori registrate. La seconda, molto più diffusa, è la cessione del credito a una società specializzata: il passeggero trasferisce il proprio diritto al risarcimento previsto dal regolamento UE 261/2004, la società anticipa le spese legali e trattiene una percentuale (success fee) solo se il recupero va a buon fine.

La cessione del credito è un diritto tutelato

Il regolamento UE 261/2004 garantisce esplicitamente la possibilità di cedere il proprio credito a un terzo nei casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato: eventuali clausole della compagnia aerea che tentino di escluderla sono nulle e prive di effetto.

Tempi e documenti necessari

Per partecipare serve la documentazione del volo (biglietto, carta d'imbarco, prova del disservizio) e il rispetto dei termini di prescrizione, che variano molto da paese a paese: si va da circa un anno in alcuni stati fino a dieci anni in Lussemburgo, con l'Italia attestata su due anni e quattro mesi dalla data del volo.

Prima di cedere il credito a una piattaforma, confronta la percentuale trattenuta in caso di successo (success fee): può variare sensibilmente da un operatore all'altro a parità di risarcimento ottenuto.

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