Rimborso del biglietto aereo: tutti i casi in cui può spettare
Rimborso del biglietto aereo: tutti i casi in cui può spettare

Rimborso del biglietto aereo: tutti i casi in cui può spettare

Il regolamento UE 261/2004 impone un rimborso entro 7 giorni solo nei casi che rientrano nella sua tutela diretta; per le rinunce volontarie e gli altri scenari contano invece le condizioni tariffarie della singola compagnia.

Rinuncia volontaria: dipende dalla tariffa acquistata

Se la tariffa è rimborsabile, la richiesta va inoltrata alla compagnia o all'agenzia secondo le condizioni previste all'acquisto: qui non esiste un termine fisso stabilito dalla legge, e i tempi di elaborazione dipendono dalla politica commerciale di ciascun vettore.

Tratte non utilizzate ed errori di addebito

Per i biglietti con più segmenti, alcune compagnie rimborsano la porzione di tratta non volata, altre applicano condizioni più restrittive: vale la pena verificarlo prima di rinunciare a una singola tappa. Gli errori della compagnia, come un doppio addebito o una tariffa applicata scorrettamente, danno invece diritto al rimborso a prescindere dalle condizioni tariffarie originali, perché si tratta di un pagamento non dovuto e non di una rinuncia al servizio.

Il termine di 7 giorni vale per le cancellazioni imputabili alla compagnia

Quando il rimborso è dovuto per una cancellazione decisa dalla compagnia, per il negato imbarco o per la mancata riprotezione su un volo alternativo, l'articolo 7 del regolamento UE 261/2004 fissa un termine preciso di 7 giorni dalla richiesta, con pagamento tramite bonifico, assegno o, con accordo scritto del passeggero, buoni viaggio. Una riforma del regolamento, approvata nel luglio 2026 e operativa dalla seconda metà del 2027, introdurrà inoltre un rimborso automatico entro 30 giorni per chi rifiuta la riprotezione proposta, senza bisogno di presentare domanda: una tutela aggiuntiva rispetto alla regola attuale, che nel frattempo resta in vigore nella sua versione originale.

Agenzie, pacchetti e chargeback come ultima risorsa

I biglietti acquistati tramite agenzia seguono un percorso leggermente diverso: la richiesta passa dall'agenzia stessa, che si interfaccia poi con la compagnia, allungando i tempi complessivi. Per i pacchetti volo più hotel, il rimborso del solo volo può risultare più complesso da ottenere separatamente. Quando la compagnia non risponde entro tempi ragionevoli a una richiesta legittima, il chargeback con la propria banca o il circuito della carta resta un'ultima risorsa, anche se i tempi di gestione variano da istituto a istituto e non sono fissati da una norma specifica sul trasporto aereo.

Prima di presentare la richiesta, verifica se il tuo caso rientra nella tutela diretta del regolamento UE 261/2004 (cancellazione, negato imbarco) o nelle condizioni commerciali della tariffa: cambia il termine a cui puoi appellarti.

rimborso biglietto aereo tratta non utilizzata chargeback volo rimborso 7 giorni regolamento ue

Ti potrebbe interessare...